Descrizione
Oggetto: AVVIO RICOGNIZIONE DEI FABBISOGNI PER “PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 15 MAGGIO 2024 AL 4 GIUGNO 2024". O.C.D.P.C. n. 1093/2024.
Si avvisa la cittadinanza che con Ordinanza del Commissario Delegato di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 1093/2024, sono stati disposti i “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024 nel territori della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei i territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce”.
A tal fine tutti i cittadini e le attività produttive, interessati dai predetti eventi, hanno la possibilità di presentare al Comune di Montecchia di Crosara un elenco dei danni subiti, compilando i moduli allegati alla presente, con indicata la quantificazione della spesa sostenuta per il ripristino dei danni, direttamente riconducibili agli episodi di maltempo, come da O.C.D.P.C. n. 1093/2024.
In questa fase, l’attività di censimento è finalizzata alla quantificazione dei danni pertanto, la compilazione dei moduli non costituisce titolo per l’acquisizione automatica di eventuali contributi.
Gli eventuali rimborsi saranno riconosciuti sulla base dei dati raccolti, quando i governi centrale e regionale stanzieranno le risorse.
Il ruolo dei Comuni, dunque, è esclusivamente quello di raccolta e trasmissione dei dati pervenuti dai cittadini.
I moduli di seguito riportati, opportunamente compilati, dovranno essere trasmessi al protocollo comunale (tramite PEC protocollo.comune.montecchiadicrosara.vr@pecveneto.it, o e-mail segreteria@comune.montecchiadicrosara.vr.it o in modalità cartacea allo sportello) ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 7 OTTOBRE 2024.
- MODULO B1 (Privati) - Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo per l’immediato sostegno alla popolazione (D.Lgs. 1/2018 art. 25, c.2, lett. c) ed e);
- MODULO C1 (Attività economiche e produttive)- Ricognizione dei danni subiti e domanda di contributo
Per quanti avessero già inoltrato istanza al Comune, si chiede cortesemente di ripresentare la documentazione utilizzando i suddetti moduli.
Si precisa che gli stessi verranno conservati agli atti del Comune per ogni eventuale attività di verifica e controllo.
Per chiarimenti e ulteriori informazioni, consultare il sito di Anci Veneto.
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Di seguito vengono riportate alcune FAQ al fine di facilitare la compilazione del modulo
1) E’ possibile avere i moduli in formato editabile?
R) No, non sono previsti.
2) Il cittadino che ha subito danni ed ha già provveduto a comunicarli/segnalarli al Comune o ad altro Ente in una precedente iniziativa di supporto deve comunque segnalare nuovamente i danni anche attraverso i modelli di questa ricognizione?
R) Si, la presente diventerà la ricognizione ufficiale pertanto è fondamentale che tutti i soggetti che hanno subito danni presentino i modelli.
3) Se un cittadino ha subito danni a beni diversi dall’abitazione principale o dall’attività economica, in generale se quindi ha subito danni che ad oggi risultano inclusi tra le cause di esclusione dal contributo, deve comunque compilare la modulistica?
R) Si, la modulistica va comunque compilata ai fini ricognitivi e per eventuali ulteriori forme di contribuzione.
4) A chi va presentato il modulo B1?
R) Il modulo B1 va presentato al Comune di residenza che si occupa della raccolta, in caso di danni all'abitazione principale. Deve invece essere presentato al Comune in cui ha sede l'immobile (solo a titolo ricognitivo), nel caso di danni ad abitazione non principale;
5) A chi va presentato il modulo C1?
R) Il modulo C1 va presentato al Comune in cui ha sede l'attività economica e dove quindi si trova l'immobile danneggiato;
6) Cosa si intende per “integrità funzionale”?
R) Il termine integrità funzionale fa riferimento, in primo luogo, alla possibilità di abitare l’edificio e quindi agli standard minimi di abitabilità. In questo caso viene però esteso il concetto anche alla situazione dell’immobile in caso di nuovi fenomeni ordinari e/o straordinari.Esemplificativamente: danni al tetto o alle finestre/balconi che, ad oggi, non causano infiltrazioni di acqua, ma la cui struttura appare indebolita e che quindi potrebbe subire deterioramenti più importanti, a seguito di ulteriori fenomeni, che potrebbero portare ad infiltrazioni future.
7) Ai fini ricognitivi, come si compila il modulo B1 per immobili diversi dalle abitazioni principali?
R) Vanno compilate tutte le sezioni ad eccezione della Sezione 2 “Richiesta contributo prime misure di sostegno”.
8) Nel caso in cui un nucleo familiare disponga, oltre all’abitazione principale, di ulteriori immobili (vuoti/ non locati) che hanno subito danni, essendo prevista la possibilità di presentare un’unica domanda per ogni nucleo familiare, come possono segnalarli ai fini ricognitivi nel modulo B1?
R) La segnalazione va effettuata riportando per ogni immobile diverso dalla casa principale, le copie delle sezioni 3-4-5-7-8 e 9 all’interno di un’unica domanda.
9) Nel caso di danni subiti dall’abitazione principale coperti da polizza private, e che quindi riceveranno indennizzi assicurativi, dove bisogna indicare il totale degli indennizzi assicurativi?
R) Il totale degli indennizzi non va indicato nel modulo. Va però allegata al modulo B1 la perizia assicurativa dei danni riportante il totale.
10) Nel caso di un condominio in cui solo uno o una parte dei proprietari risiede come abitazione principale, nel caso di danni alle parti Comuni, è possibile presentare la domanda di contributo (modulo B1)?
R) Si, è da presentare a cura del condomino residente o dal delegato dei condomini residenti.
11) Come si compila la sezione 9 del modello B1?
R) La sezione 9 del modello B1 deve essere compilata in modo diverso a seconda del caso specifico, in particolare:
- quando il modello, non presenta la sezione 2 compilata, e quindi non ci sia una richiesta di contributo (per qualsiasi motivo), va barrata la prima casella (il modulo è prodotto ai fini ricognitivi) della sezione 9 oppure la sezione non va compilata (nella sezione 2 infatti viene precisato che qualora non venga compilata, la domanda vale come ricognizione);
- quando il modello, presenta la sezione 2 compilata, ed il danno (dettagliato nella sezione 7) sia al massimo di 5.000,00 €, va barrata la seconda casella (richiesta contributo di cui all’art. 4, comma 3 dell’Ordinanza) della sezione 9 e va indicato nell’apposito spazio l’importo totale del danno (comunque minore o uguale a 5.000,00 €);
- quando il modello, presenta la sezione 2 compilata, ed il danno (dettagliato nella sezione 7) sia maggiore a 5.000,00 €, vanno barrate entrambe le caselle della sezione 9 e va indicato nell’apposito spazio l’importo totale del danno;
13) Che riferimento normativo bisogna indicare nella sezione 3 del modello C1?
R) art. 4, comma 3, lettera b, dell'O. C. D. P. C. n. 1093 del 30/07/2024.
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Ultimo aggiornamento: 11 settembre 2024, 17:47